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La Normativa sul commercio
elettronico
Commercio elettronico: una definizione
Nell'ordinamento italiano non si rinviene una definizione di
commercio elettronico. La dizione di commercio elettronico,
infatti, compare solo nell'articolo 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.114, recante "Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ove è previsto a
carico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il compimento di azioni volte a promuovere
"(..) l'introduzione e l'uso del commercio elettronico (...)",
senza, però, che sia data alcuna indicazione in ordine ai
confini giuridici di tale espressione.
Secondo la definizione accolta dalla comunicazione della
Commissione europea COM (97) 157 "Un'iniziativa europea in
materia di commercio elettronico" e contenuta nel documento
"Linee di politica industriale per il commercio elettronico"
adottato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell’artigianato il 30 luglio 1998, il commercio elettronico
"consiste nello svolgimento di attività commerciali e di
transazioni per via elettronica e comprende attività diverse
quali la commercializzazione di beni e servizi per via
elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali,
l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie
e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre
procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione".
A tale definizione fa rinvio, inoltre, la circolare n. 3487/C
con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ha fornito alcune indicazioni sulla
disciplina applicabile all'attività di vendita tramite mezzo
elettronico.
Il quadro normativo
Il quadro normativo risulta attualmente composto da norme
comunitarie e norme di diritto interno, molte delle quali
adottate in attuazione di specifiche direttive comunitarie.
La normativa comunitaria
A livello comunitario particolare menzione merita la
Comunicazione europea "Un'iniziativa europea in materia di
commercio elettronico" (COM (97) 157), con la quale la
Comunità si è posta l'obiettivo di creare un clima di fiducia
e sicurezza tra le imprese ed i consumatori, favorendo così la
diffusione di tecnologie affidabili e sviluppando un contesto
giuridico ed istituzionale che faciliti la messa in opera di
tali tecnologie.
La disciplina di riferimento è oggi costituita dalla direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8
giugno 2000 ("Direttiva sul commercio elettronico") relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, recepita nell'ordinamento interno con il
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Una volta definito l'ambito di applicazione della disciplina,
la direttiva prevede innanzitutto, a garanzia della
trasparenza dei rapporti, una serie di obblighi informativi a
carico del prestatore di servizi elettronici.
Un'apposita sezione è dedicata alle comunicazioni commerciali
con disposizioni che operano sul piano informativo e sul
versante della tutela della privacy.
La parte centrale del provvedimento, invece, è rappresentata
dalle disposizioni sui contratti conclusi per via elettronica.
A tal proposito la nuova disciplina prevede, in primo luogo,
l'impegno degli Stati di consentire l'efficacia giuridica dei
contratti negoziati e conclusi per via telematica (eccezion
fatta per una serie di deroghe espressamente previste come i
contratti che implicano l'intervento di un notaio o una
registrazione pubblica, nonché i contratti in materia di
diritto di famiglia e successione).
In secondo luogo si provvede ad indicare le informazioni che
devono essere fornite al contraente da parte del proponente
(relative, in particolare alle fasi contrattuali e
all'archiviazione dell'atto), nonché ad individuare in termini
certi modalità e tempi di conclusione del contratto.
Un'ulteriore sezione, infine, è dedicata alla responsabilità
dei prestatori intermediari, mentre uno specifico articolo è
dedicato alla composizione extragiudiziale delle controversie.
Nell'ambito delle politiche della tutela dei consumatori si
segnalano:
- la direttiva in materia di contratti conclusi al di fuori
dei locali commerciali (direttiva 85/577/CEE del Consiglio del
20 dicembre 1985) che, pur essendo stata adottata quando non
esisteva la rete Internet, viene citata perché reca alcune
norme per la tutela dei consumatori e, più recentemente,
- la direttiva in materia di contratti a distanza (direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio
1997) che specifica alcuni principi fondamentali in materia di
tutela del consumatore, facendo leva, essenzialmente sui
diritti di informazione e di recesso.
Sono attualmente in esame (COM (1999) 385) alcune proposte di
modifiche di quest'ultima direttiva, finalizzate ad estenderla
ai servizi finanziari.
Il quadro giuridico sul commercio elettronico comprende,
inoltre, un provvedimento relativo alle firme elettroniche
(direttiva 1999/93/CE del Parlamento e del Consiglio del 13
dicembre 1999); la comunicazione COM (2001) 11 sulle frodi nel
quadro delle norme comunitarie relative ai mezzi di pagamento
elettronici, ed infine la direttiva sull'armonizzazione di
alcuni aspetti relativi al diritto d'autore e diritti connessi
nella società d'informazione (direttiva 2001/29/CE).
Particolare menzione meritano ancora la proposta di linee
guida sui codici di condotta (iniziativa e-confidence), la
rete comunitaria degli organismi per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie - ADR (Risoluzione del
Consiglio del 25 maggio 2000) e il documento di lavoro
relativo alla creazione della rete EEJ- net, SEC (2000) 405.
Sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che
partecipano alla risoluzione delle controversie in materia di
consumo si è soffermata anche la raccomandazione della
Commissione 2001/310/CE del 4 aprile 2001; il piano d'azione
sui servizi finanziari e il commercio elettronico, la rete
europea sui sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie in materia finanziaria (FIN-net); il piano
d'azione per la criminalità informatica COM (2000) 890 e il
piano d'azione per la sicurezza delle reti.
Per concludere, in materia di commercio elettronico, un altro
filone di produzione normativa di notevole impatto e interesse
è la disciplina della privacy. Su questa materia vale la pena
ricordare: la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati; la direttiva
97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita
personale nel settore delle telecomunicazioni, della quale è
attualmente in discussione una revisione (COM (2000) 385).
Sono inoltre in corso di esame proposte di modifica della 6^
Direttiva IVA (77/388/CEE) e la proposta per l'introduzione
del nome di dominio di primo livello. EU (COM (2000) 827).
La normativa nazionale
Il quadro normativo interno è strettamente correlato a quello
comunitario.
Tra i provvedimenti direttamente connessi alla normativa
comunitaria vanno menzionati, innanzitutto, i decreti
legislativi 15 gennaio 1992, n.50, e 22 maggio 1999, n.185,
adottati, rispettivamente, in attuazione delle direttive in
materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e
di contratti a distanza.
Per quanto concerne la materia dei documenti informatici e
della firma digitale occorre invece fare riferimento
innanzitutto all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (legge Basanini-1), che ha legalizzato a tutti gli
effetti di legge gli atti, i dati e i documenti formati dalla
Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici.
In attuazione di tale disposizione sono stati, quindi, emanati
il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513,
nonché, con specifico riferimento agli aspetti tecnici, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio
1999.
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